Chiunque istituisce una modifica temporanea della circolazione o della sosta deve collocare tutta la segnaletica stradale prevista dal vigente Codice della Strada e mantenerla in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Per le manomissioni del suolo pubblico e per le occupazioni stradali deve essere collocata tutta la segnaletica temporanea prevista dal decreto Ministeriale del 10 luglio 2002.
In particolare si deve tenere presente che:
1. i segnali di pericolo e di deviazione temporanei devono essere con fondo giallo;
2. i segnali mobili devono avere sostegni che garantiscano la stabilità in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Sono vietati gli zavorramenti rigidi. Rimuovere od oscurare i segnali permanenti che si trovino in contrasto con quanto indicato dai segnali temporanei non a fondo giallo;
3. le persone che collocano la segnaletica sulla carreggiata stradale devono indossare gli appositi indumenti conformi al D.M. 9 giugno 1995 od alla normativa UNI EN 471, fluorescenti di colore arancio, giallo o rosso con fasce rifrangenti di colore bianco od argento;
4. nel caso di chiusura al transito della strada installare una idonea segnaletica di deviazione di itinerario;
5. i segnali di divieto di sosta devono essere collocati non meno di 48 ore prima dell'inizio di validità del provvedimento;
6. indicare sui cartelli di divieto, d'obbligo e di precedenza il numero di Ordinanza di istituzione del provvedimento;
7. indicare sui cartelli di divieto la data e l'orario di inizio e termine del provvedimento;
8. nei tratti stradali soggetti a divieto di sosta di particolare lunghezza ripetere il segnale di divieto integrandolo con la tabella di "continua". Tra i segnali di divieto non deve essere superata la distanza di ml. 80 (si ritiene ottimale un segnale di divieto ogni 40 metri);
9. per la trasformazione da doppio senso a senso unico di marcia adottare idonei provvedimenti (avvisi, istituzione del divieto di sosta od altro) affinché non vengano a trovarsi veicoli in sosta nel senso contrario a quello consentito;
10. per la trasformazione da senso unico a doppio senso di marcia adottare il divieto di sosta con rimozione dei veicoli su di un lato, o su ambo i lati, per realizzare una carreggiata utile di larghezza non inferiore a ml. 5,60;
11. per la trasformazione da senso unico a doppio senso di marcia con strada senza sfondo istituire il segnale di stop sulla nuova uscita dalla strada;
12. per l'istituzione dei sensi unici di marcia collocare per primi i segnali di senso vietato anziché quelli di senso unico;
13. l'installazione della segnaletica di divieto di sosta deve essere apposta almeno 48 ore prima dell'inizio di validità del provvedimento.